INAIL: sconti alle imprese
Secondo quanto previsto dall’accordo tra INAIL e Ministero del Lavoro, nel 2016 le imprese beneficeranno di uno sconto su premi e contributi per assicurare i propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro. Il DM 30 settembre 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha fissato infatti al 16,61% la percentuale di riduzione. Mediante tale decreto si dà attuazione a quanto previsto dalla Legge di Stabilità del 2014 in materia di riduzione dei premi assicurativi contro gli infortuni. Grazie alla maggiore disponibilità di risorse, lo sconto sarà maggiore rispetto a quello del 2015, che è stato pari al 15,38%.
Il costo dell’assicurazione del lavoratore è determinato applicando alla retribuzione una tariffa che tiene conto della pericolosità della lavorazione ed è sempre a carico del datore di lavoro. La tariffa viene rideterminata periodicamente in base alle condizioni di mercato e all’andamento degli infortuni, ma per il 2016 e per i prossimi anni si dovrà tenere conto anche dello sconto previsto dalla Legge di Stabilità del 2014.
Cos’è l’infortunio sul lavoro
I premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro vengono versati dal datore di lavoro all’INPS, l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Come già detto, il pagamento del premio assicurativo è a carico del datore di lavoro e l’assicurazione è obbligatoria. Essa copre ogni incidente avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.
Da questa definizione, fornita direttamente dall’INAIL, emergono gli elementi distintivi affinché un infortunio sul lavoro possa definirsi come tale. Il primo è la causa violenta, ovvero ogni aggressione che danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore dall’esterno. Il secondo elemento è l’occasione di lavoro: si tratta di un concetto che si differenzia da quelli identificati con le espressioni “sul posto di lavoro” o “durante l’orario di lavoro”; esso comprende infatti tutte le situazioni, anche ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.
Non è dunque sufficiente che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che ha causato l’infortunio. Purchè sia soddisfatta la condizione appena citata, sono tutelati anche gli infortuni che si verificano per colpa del lavoratore.
L’infortunio in itinere
L’INAIL tutela non solo gli infortuni che si verificano in occasione del lavoro, ma anche quelli occorsi durante il normale tragitto per raggiungere il posto di lavoro, il cosiddetto infortunio in itinere. Esso ricomprende anche gli infortuni che si verificano durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per spostarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il percorso abituale abituale per la consumazione dei pasti, in assenza di una mensa aziendale. E’ indennizzabile anche l’infortunio occorso al lavoratore durante la deviazione del tragitto casa-lavoro per poter accompagnare i figli a scuola. La tutela comprende qualsiasi modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Al contrario, l’assicurazione copre il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, solo nel caso in cui luso di tali mezzi sia strettamente necessario, ad esempio se non è possibile raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici, se il tragitto a piedi per raggiungere la fermata dei mezzi pubblici è troppo lungo o se gli orari dei mezzi pubblici non sono compatibili con il turno di lavoro. Analogamente l’assicurazione copre infortuni occorsi in caso di deviazioni dal normale tragitto casa-lavoro, solo in casi particolari, come cause di forza maggiore, deviazioni per esplicita richiesta da parte del datore di lavoro o per l’accompagnamento dei figli a scuola.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli infortuni occorsi a causa dell’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché della mancanza della patente di guida da parte del conducente.
Per ricevere assistenza gratuita, le vittime di infortunio sul lavoro possono rivolgersi ai Patronati.
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